Ordinanza
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Art. 47 Accordi
1 L’AFD può concludere accordi con singole persone assoggettate al pagamento della tassa al fine di semplificare la procedura di tassazione, segnatamente in merito:
2 Gli accordi concernenti veicoli svizzeri devono essere conclusi d’intesa con le competenti autorità cantonali, sempre che esse ne siano coinvolte. |