Ordinanza
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Art. 48 Prestazione di garanzie
1 Le autorità d’esecuzione possono far garantire tasse, interessi e spese anche se non ancora stabiliti con una decisione passata in giudicato né esigibili, quando:
2 La richiesta di prestare garanzia deve menzionare il motivo giuridico di tale provvedimento, l’importo da garantire e l’ufficio al quale va fornita la garanzia; esso costituisce un decreto di sequestro ai sensi dell’articolo 274 della legge federale dell’11 aprile 1889102 sull’esecuzione e sul fallimento. 3 Il ricorso contro le decisioni concernenti la richiesta di prestare garanzia è retto dall’articolo 23 LTTP. Esso non ha effetto sospensivo. 102 RS 281.1 |