|
Art. 47 Decisione d’imposizione
1 L’UDSC determina la tassa commisurata alle prestazioni sulla base della dichiarazione. 2 Per i veicoli esteri con un sistema di rilevazione nel veicolo di un fornitore del NETS nonché per i veicoli svizzeri l’UDSC riunisce le tasse determinate per ogni veicolo in una decisione mensile. 3 La decisione d’imposizione è notificata alla persona assoggettata al pagamento della tassa. Per i veicoli esteri con un sistema di rilevazione nel veicolo di un fornitore del SET la decisione d’imposizione è notificata al fornitore. 4 La notifica avviene per via elettronica, a condizione che il destinatario della decisione vi abbia previamente acconsentito. |