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Art. 85 Ripartizione della quota dei proventi netti destinata ai Cantoni
1 Il 76,5 per cento della quota dei proventi netti destinata ai Cantoni (quota dei Cantoni) è ripartito tra tutti i Cantoni sulla base della chiave di ripartizione secondo l’articolo 86. 2 Il 13,5 per cento della quota dei Cantoni è ripartita tra i Cantoni con regioni di montagna e regioni periferiche sulla base dei criteri secondo l’articolo 87. Sono considerate regioni di montagna e regioni periferiche le regioni secondo l’allegato 2. 3 Il 10 per cento della quota dei Cantoni corrisponde ai mezzi supplementari che, secondo l’articolo 19a LTTP, dal 2008 spettano ai Cantoni in seguito all’aumento della tassa. |