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Art. 99 Contributi ai controlli del traffico pesante
(art. 10 cpv. 3 LTTP) 1 La Confederazione versa contributi ai Cantoni che effettuano controlli del traffico pesante ai fini della garanzia della riscossione della tassa e in particolare del trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi secondo la legge del 19 dicembre 2008 sul trasferimento del traffico merci. 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni stipula accordi di prestazioni con i Cantoni interessati. Negli accordi sono concordati in particolare la modalità di calcolo e l’importo dei contributi. |