Ordinanza
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Art. 7 Contributi a provvedimenti di valorizzazione
1 In caso di eccedenze stagionali possono essere versati contributi, entro i limiti dei crediti stanziati, per azioni di spezzatura e di riduzione dei prezzi di uova svizzere destinate al consumo. 2 Tutte le persone fisiche e giuridiche nonché le comunità di persone con domicilio o sede in Svizzera possono partecipare alle azioni. 3 Sentite le cerchie interessate, l’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) decide sull’importo del contributo, la durata dell’azione, il quantitativo minimo di uova destinate al consumo spezzate o ridotte di prezzo e sulla procedura di assegnazione. Pubblica l’azione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. 4 I contributi non devono superare un terzo del valore di mercato del prodotto agricolo all’inizio dell’azione. |