Ordinanza
concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale
(OUMin)1

del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2020)

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).


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Art. 11 Servizi di protezione contro i danni

1 Per i ser­vi­zi di pro­te­zio­ne con­tro i dan­ni so­no rim­bor­sa­te le spe­se in­dot­te dal­le stra­de na­zio­na­li.

2 L’USTRA può rim­bor­sa­re le spe­se con im­por­ti for­fe­ta­ri. Può sti­pu­la­re con­ven­zio­ni sul­le pre­sta­zio­ni con i Can­to­ni.

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