Ordinanza
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Art. 14 Identificazione delle emissioni
1 Tutte le emissioni soggette a una limitazione ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 LTC devono poter essere identificate ai fini del controllo tecnico o del mantenimento della funzionalità del sistema. Le emissioni con un’identificazione falsa o che induce in inganno sono vietate. 2 Se gli utenti dello spettro delle radiofrequenze soggetto a una limitazione ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 LTC gestiscono la radiocomunicazione in forma criptata, l’autorità competente di cui all’articolo 22 capoverso 2 lettera a LTC stabilisce nel singolo caso come deve aver luogo l’identificazione. 3 Se l’identificazione non è possibile altrimenti o se lo è soltanto con un onere sproporzionato, l’autorità competente può esigere che le sia messo a disposizione il contenuto della radiocomunicazione. 4 L’UFCOM può emanare prescrizioni tecniche e amministrative. |