Ordinanza
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Art. 28 Proroga, rinnovo e trasferimento
1 L’autorità concedente proroga o rinnova la concessione di radiocomunicazione su richiesta del concessionario senza indire una pubblica gara in particolare se l’evoluzione tecnologica pone le emittenti dinanzi a un compito particolarmente impegnativo e se in questo modo si può garantire una diffusione continua dei programmi. 2 Il trasferimento della concessione va notificato previamente all’autorità concedente ed è subordinato all’approvazione di quest’ultima. 3 Le condizioni di cui all’articolo 27 capoverso 1 devono continuare a essere soddisfatte in caso di proroga, rinnovo o trasferimento. |