Ordinanza
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Art. 8 Modifiche della struttura giuridica, trasferimento di patrimonio e trasferimento dell’effettivo degli assicurati
1 L’assicuratore che intende effettuare una modifica secondo l’articolo 9 capoverso 1 LVAMal deve comunicarlo all’autorità di vigilanza entro il 30 giugno. La comunicazione e i relativi documenti devono essere presentati all’autorità di vigilanza al più tardi entro il 30 agosto. Le modifiche hanno effetto a partire dal 1° gennaio. 2 L’assicuratore che intende effettuare una modifica secondo l’articolo 9 capoverso 3 LVAMal deve comunicarlo all’autorità di vigilanza almeno quattro mesi prima della data di trasferimento prevista. 3 In casi motivati l’autorità di vigilanza può:
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