Ordinanza
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Art. 23 Acquisizione di veicoli dell’amministrazione 52
1 I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 ordinano i veicoli dell’amministrazione di cui hanno bisogno presso armasuisse. I costi d’acquisizione vanno a carico dei crediti dei servizi interessati. 2 Occorre dare la preferenza al noleggio o al leasing, piuttosto che all’acquisto di veicoli, se tali modalità d’acquisizione risultano più convenienti dal profilo economico ed ecologico. 3 La scelta dei veicoli dev’essere fondata su principi economici ed ecologici, e in particolare sul principio di efficienza energetica. I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 devono motivare l’ordinazione di veicoli delle categorie di efficienza energetica C e D. Non è permessa l’acquisizione di veicoli delle categorie di efficienza energetica E, F e G (allegato 4 dell’ordinanza del 1° novembre 201753 sull’efficienza energetica). La Segreteria generale dei servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 decide in merito a eccezioni.54 4 L’acquisizione di veicoli di servizio personali è retta dall’articolo 71 dell’ordinanza del 3 luglio 200155 sul personale federale. 52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 feb. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 793). 53 RS 730.02 54 Nuovo testo giusta l’all. 5 n. I 2 dell’O del 1° nov. 2017 sull’efficienza energetica, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6951). |