Ordinanza
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Art. 8 Consegna di veicoli militari
1 La BLEs può consegnare veicoli militari ai servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 e a terzi, a condizione che i veicoli e le loro installazioni siano conformi alle prescrizioni e alle esigenze tecniche per i veicoli civili. Queste condizioni non si applicano alla consegna alle unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa e ad armasuisse.20 2 Se i veicoli militari vengono consegnati a servizi esterni all’Aggruppamento Difesa e ad armasuisse per una durata superiore ai 30 giorni, tali servizi devono munirli di targhe civili cantonali. Il capo della Base logistica dell’esercito può autorizzare la consegna a terzi di veicoli militari con targhe militari per una durata superiore ai 30 giorni, a condizione che esista un accordo scritto e che intercorra un nesso oggettivo con l’adempimento di compiti dell’esercito.21 3 La consegna di veicoli da combattimento e di sistemi a contenuto sensibile o classificato dev’essere autorizzata dal capo dell’esercito. 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131871). 21 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019771). |