Ordinanza del DATEC
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Art. 3
1 La durata di validità delle licenze per conducenti di veicoli motore è di dieci anni. 2 La durata di validità dei certificati per conducenti di veicoli motore è di cinque anni. 3 La durata di validità dei certificati per i macchinisti che operano in ambito transfrontaliero al di fuori delle tratte e delle stazioni menzionate nell’allegato 6 è disciplinata dall’articolo 16 capoverso 2 della direttiva 2007/59/CE4.5 4 La durata di validità decorre dal superamento dell’ultimo esame di capacità o esame periodico. Se l’esame periodico è superato durante i dodici mesi che precedono la scadenza di una licenza o di un certificato, la nuova durata di validità decorre dalla data di scadenza. 5 La validità delle licenze e dei certificati scade al compimento dei 70 anni d’età del titolare. Il certificato scade inoltre quando il conducente di veicoli motore cessa l’attività sulla rete ferroviaria. 4 Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ott. 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità, versione della GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51. 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67245). |