Ordinanza del DATEC
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Art. 38 In generale
1 Chi intende rinnovare una licenza o un certificato deve provare periodicamente, mediante un esame, di possedere le conoscenze specifiche. Per lo svolgimento dell’esame si applicano per analogia gli articoli 25–29. 2 Gli esami periodici sono svolti da periti esaminatori. 2bis Chi non ha superato per la seconda volta l’esame periodico, deve sottoporsi a un esame psicologico che accerti la sua idoneità. Se l’esame psicologico viene superato, l’esame periodico può essere sostenuto una terza volta. Se l’esame psicologico o l’esame periodico non viene superato per la terza volta, per un periodo di due anni la persona in questione non può svolgere alcuna attività nell’ambito previsto da quella categoria.30 3 L’UFT può, in singoli casi motivati, obbligare un’impresa a sottoporre a esame periodico, contro indennità, persone non impiegate presso tale impresa. 4 Le date degli esami vanno comunicate all’UFT con un preavviso di 14 giorni. 5 I conducenti di veicoli motore dispensati dall’obbligo di licenza in virtù dell’articolo 10 devono provare, mediante un esame periodico svolto dall’impresa, di essere in possesso delle conoscenze specifiche richieste. 30 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67245). |