Ordinanza del DATEC
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Art. 4 Guida diretta di veicoli motore
1 Le licenze e i certificati delle seguenti categorie autorizzano i macchinisti a svolgere le attività specificate sulle reti ferroviarie menzionate nell’allegato 1:
2 Le licenze e i certificati delle categorie B, B100 e B80 autorizzano anche la guida di veicoli motore sulle reti tranviarie menzionate nell’allegato 3. 3 Le licenze e i certificati di cui ai capoversi 1 e 2 autorizzano, nella categoria corrispondente, anche la guida indiretta e il pilotaggio 6 4 Le licenze e i certificati della categoria A40 autorizzano anche gli interventi operativi, preliminari e successivi, su movimenti di manovra e, con l’estensione per la preparazione dei treni, anche la preparazione operativa dei treni.7 5 Le licenze e i certificati delle categorie A, B60, B80, B100 e B autorizzano anche gli interventi operativi, preliminari e successivi, su movimenti di manovra e la preparazione operativa dei treni.8 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67245). 7 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67245). 8 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67245). |