Ordinanza del DATEC
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Art. 41 Accompagnamento da parte di un perito esaminatore 36
Dopo i sessantasei anni d’età i conducenti di veicoli motore ai sensi degli articoli 4 e 5, che non sono periti esaminatori devono essere accompagnati almeno una volta all’anno da un perito esaminatore per una verifica dell’idoneità al servizio. 36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67245). |