Ordinanza del DATEC
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Art. 40 Esami medici
1 Sempre che il medico di fiducia non stabilisca una frequenza superiore, gli esami medici periodici devono essere effettuati alle scadenze seguenti:
2 La periodicità della durata di validità decorre dal primo esame medico o dall’ultimo esame periodico. Se l’idoneità è confermata durante i sei mesi che precedono la scadenza della validità, la nuova periodicità decorre dalla data di scadenza. 31 GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51. 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67245). 34 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67245). 35 V. nota ad art. 13 cpv. 3 lett. c. |