Art. 5 Guida indiretta 9
Le licenze e i certificati delle seguenti categorie autorizzano a svolgere le attività specificate qui di seguito sulle reti ferroviarie menzionate nell’allegato 1: - a.
- categoria Ai40:
| - 1.
- guida indiretta e pilotaggio di movimenti di manovra in stazione e su binari di tratta sbarrati a una velocità massima di 40 km/h,
- 2.
- interventi operativi, preliminari e successivi, su movimenti di manovra,
- 3.
- accompagnamento di treni per motivi legati alla sicurezza dell’esercizio,
- 4.
- con l’estensione per la preparazione dei treni: preparazione operativa dei treni;
| - b.
- categoria Ai:
| - 1.
- guida indiretta e pilotaggio di movimenti di manovra in stazione e su binari di tratta sbarrati a una velocità massima di 40 km/h,
- 2.
- guida indiretta di movimenti di manovra sulle tratte, a una velocità massima di 60 km/h,
- 3.
- interventi operativi, preliminari e successivi, su movimenti di manovra,
- 4.
- accompagnamento di treni per motivi legati alla sicurezza dell’esercizio;
| - c.
- categoria Bi:
| - 1.
- guida indiretta e pilotaggio di movimenti di manovra in stazione,
- 2.
- guida indiretta di corse-treno a una velocità massima di 60 km/h,
- 3.
- guida indiretta e pilotaggio di tutti i movimenti di manovra e corse-treno, se nella cabina di guida i comandi non sono predisposti solo per una persona e se una seconda persona svolge la guida indiretta,
- 4.
- accompagnamento di treni per motivi legati alla sicurezza dell’esercizio.
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9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67245).
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