Ordinanza del DATEC
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Art. 53 Durata dell’attività 41
1 La nomina a perito esaminatore ha validità di cinque anni. Si rinnova tacitamente per altri cinque anni se il perito esaminatore:
2 L’UFT può sospendere i periti esaminatori dalla loro funzione qualora non soddisfino più i requisiti di cui al capoverso 1. 41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67245). |