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Art. 48
D. Diritto di ricorrere 1Ha diritto di ricorrere chi:
2Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. 1 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). |