Legge federale
|
Art. 76130
3. Astensione 1 Il consigliere federale, contro il cui dipartimento è diretto il ricorso, si astiene nella decisione del Consiglio federale. 2 Il suo dipartimento può partecipare, nel procedimento del Consiglio federale, come un ricorrente e può inoltre prendere parte alla procedura di corapporto secondo l’articolo 54 della legge federale del 19 settembre 1978131 sull’organizzazione dell’amministrazione. 3 Se durante la procedura di corapporto sono addotti nuovi elementi di fatto o di diritto, il ricorrente, eventuali controparti o altri interessati devono essere sentiti al riguardo. 130Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288337art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413). 131[RU 1979114, 1983170931art. 59 n. 2, 1985699, 1987226n. II 2 808, 19892116, 19903art. 1 1530 n. II 1 1587 art. 1, 1991362n. I, 19922 art. 1288all. n. 2 510, 19931770, 19959784093all. n. 25050all. n. 1 4362 art. 1 ,1996 546all. n. 11486 1498 all. n. 1. RU 19972022art. 63]. Vedi ora la L del 21 mar. 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010). |