Legge federale
|
Art. 78
II. Come giurisdizione unica o di prima istanza 1 Se il Consiglio federale decide come giurisdizione unica o di prima istanza, il Dipartimento competente per materia gli presenta una proposta di decisione. 2 Questo Dipartimento esercita fino alla decisione le competenze spettanti al Consiglio federale. 3 Nel rimanente, sono applicabili gli articoli 7 a 43. |