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Art. 51 Citazione
1 Di regola, l’imputato è citato per scritto all’interrogatorio. Dev’essere avvertito delle conseguenze legali della mancata comparizione. 2 La citazione è notificata per mezzo della Posta svizzera, di un militare o, ove occorra, dell’autorità civile.54 3 Non ottemperando alla citazione, l’imputato può esservi costretto con la forza. L’ordine di accompagnamento è di regola scritto. 54 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 30 apr. 1997 sull’organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 19972465; FF 1996III 1201). |