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Art. 52 Esecuzione
1 L’imputato dev’essere informato del fatto che gli è contestato. Dev’essere invitato a pronunciarsi sull’imputazione, nonché ad enunciare i fatti e le prove a sua discolpa. Per completare, chiarire o rettificare la deposizione e per rimuovere le contraddizioni saranno poste adeguate domande. 2 Le condizioni personali dell’imputato devono essere chiarite con la massima diligenza. 3 Il giudice istruttore deve indagare con ugual diligenza su tutte le circostanze a carico e a discarico. 4 Anche in caso di confessione, devono essere chiarite le circostanze particolari e i moventi. 5 Coercizioni, minacce, promesse, indicazioni inveritiere e domande capziose sono vietate. 6 Se l’imputato rifiuta di rispondere, si procede nondimeno oltre nell’istruzione. |