|
|
|
Art. 82 Rifiuto illecito di testimoniare
1 Il testimone che, senza motivo legale, rifiuta la deposizione o vi si sottrae può essere punito con una multa disciplinare fino a 500 franchi. Nel caso di rifiuto persistente, gli è comminata la pena della multa prevista dall’articolo 292 CP112 per disobbedienza a decisioni dell’autorità.113 2 Il testimone che, nonostante questa comminatoria, persiste nel suo rifiuto è deferito all’autorità penale ordinaria. 3 Il testimone deve pagare le spese causate dal suo rifiuto. 4 Sono riservate le domande di risarcimento di terzi. 113 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). |
