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Art. 4 Funzioni
1 L’incorporazione nella giustizia militare in qualità di ufficiale della giustizia militare è il presupposto per svolgere le funzioni di:9
2 ...11 3 Un certo numero d’ufficiali della giustizia militare è a disposizione del Consiglio federale o dell’uditore in capo. 9 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). 10 Nuova denominazione giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 11 Abrogato dall’all. n. 4 della LF 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |