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Art. 43 Gestione degli atti 50
1 L’Ufficio dell’uditore in capo tiene un sistema d’informazione per la gestione degli atti della giustizia militare. Esso contiene dati di persone che sono coinvolte in istruzioni o procedimenti della giustizia militare, nonché indicazioni sullo stato e il disbrigo delle istruzioni e dei procedimenti. 2 Le cancellerie dei tribunali militari hanno accesso a questi dati mediante una procedura di richiamo. 3 Terminata la causa, di regola gli atti sono conservati per cinque anni presso l’Ufficio dell’uditore in capo. In seguito sono trasmessi all’Archivio federale. L’uditore in capo può, in caso di necessità, chiedere la restituzione degli atti archiviati. 50 Nuovo testo giusta il n. V 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979). |
