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Art. 54 Disposizioni generali in merito al fermo 58
1 Chiunque è autorizzato a fermare:
2 La persona fermata deve essere consegnata senza indugio alla truppa più vicina o alla polizia. Dopo l’esecuzione dei necessari accertamenti, deve essere immediatamente rilasciata, sempre che non sussistano i presupposti per l’arresto provvisorio. 58 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989). |
