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Art. 56 Carcerazione preventiva e di sicurezza
1L’imputato gravemente indiziato di un crimine o di un delitto e contro cui è stata ordinata l’istruzione preparatoria può essere oggetto di un ordine di arresto qualora vi sia motivo di presumere che:
2 La vittima viene informata in merito alla disposizione e alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza come pure circa un’eventuale fuga dell’imputato, eccetto che vi abbia espressamente rinunciato. Si può rinunciare ad informare circa la revoca della carcerazione qualora siffatta informazione esponesse l’imputato a un serio pericolo.63 62 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163). 63 Introdotto dal n. I 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 sul diritto d’informazione delle vittime di reati (RU 2015 1623; FF 2014 833855). |