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Art. 84 Persone chiamate a dare informazioni
1 Sono interrogate in qualità di persone chiamate a dare informazioni e non in qualità di testimoni:
2 Le persone chiamate a dare informazioni sono tenute ad ottemperare alla citazione. In caso di mancata comparsa senza giustificazione, possono essere tradotte con la forza. La citazione e l’ordine di accompagnamento sono retti dall’articolo 51. 3 Le persone chiamate a dare informazioni non sono tenute a deporre. 4 Le disposizioni sull’interrogatorio dell’imputato si applicano per analogia. 5 Le persone chiamate a dare informazioni possono essere indennizzate per il tempo perduto e per le spese di viaggio, secondo le norme emanate dal Consiglio federale. |