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Art. 32
1 Se il tribunale dei minorenni non è competente a giudicare il reato, l’autorità inquirente, terminata l’istruzione, emana un decreto d’accusa. 2 Prima dell’emanazione del decreto d’accusa il minore imputato può essere interrogato. 3 Nel decreto d’accusa l’autorità inquirente può anche decidere in merito a pretese civili, purché esse possano essere giudicate senza svolgere un’istruzione particolare. 4 Il decreto d’accusa è notificato:
5 Il decreto d’accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta all’autorità inquirente da:
5bis L’accusatore privato non può impugnare un decreto d’accusa riguardo alla sanzione inflitta.24 6 Per il rimanente, la procedura è retta dagli articoli 352–356 CPP25. 23 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 6 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). 24 Introdotto dall’all. 1 n. 6 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). |
