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Art. 37 Comunicazione e motivazione della sentenza
1 Per quanto possibile, la sentenza è comunicata e motivata oralmente. 2 L’autorità giudicante consegna alle parti e agli altri partecipanti al procedimento il dispositivo della sentenza alla fine del dibattimento o lo notifica loro entro cinque giorni. 3 La sentenza è motivata per scritto e notificata:
4 L’autorità giudicante può rinunciare a una motivazione scritta se:
5 L’autorità giudicante notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se:
6 Se solo l’accusatore privato interpone ricorso, l’autorità giudicante motiva la sentenza soltanto nella misura in cui essa concerne il comportamento punibile che ha arrecato pregiudizio all’accusatore privato o le pretese civili dello stesso. |