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Art. 4 Principi
1 La presente legge s’impronta alla protezione e all’educazione del minore. L’età e il grado di sviluppo del minore vanno considerati adeguatamente. 2 In ogni fase del procedimento le autorità penali rispettano i diritti della personalità del minore e gli permettono di partecipare attivamente al procedimento. Fatte salve norme speciali di procedura, il minore è sentito personalmente. 3 Le autorità penali provvedono affinché il procedimento non interferisca più del necessario nella vita privata del minore e nella sfera d’influenza dei suoi rappresentanti legali. 4 Qualora appaia opportuno, coinvolgono i rappresentanti legali e l’autorità civile. |