Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
Art. 123
B. Disposizioni speciali I. Ingiunzione ai titolari di servitù non iscritte nel registro fondiario 1La pubblicazione del fallimento (art. 232 LEF) sarà accompagnata dall'ingiunzione che i titolari di servitù, sorte sotto l'imperio dell'antico diritto e non ancora iscritte nel Registro fondiario, sono tenuti ad insinuare le loro pretese, corredate di eventuali mezzi di prova, presso l'ufficio dei fallimenti entro un mese.1 2L'ingiunzione deve indicare esattamente il debitore, il fondo da realizzarsi e contenere la comminatoria prevista dall'articolo 29 capoverso 3. 1 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900). |