Art. 23a
L'articolo 15 è applicabile per analogia, ritenuto che: - a.
- una restrizione della facoltà di disporre dovrà essere annotata unicamente per la parte pignorata e non anche per le altre parti. Una menzione sul foglio del fondo stesso dovrà però segnalare il pignoramento di una parte e indicare che ogni atto di disposizione nel senso dell'articolo 648 capoverso 2 del CC2 è subordinata all'autorizzazione dell'ufficio di esecuzione.
- b.
- i creditori al beneficio di un diritto di pegno sulla parte pignorata e, nel caso di proprietà per piani, locatari e affittuari del piano in oggetto, saranno avvisati del pignoramento. L'ufficio comunicherà inoltre il pignoramento agli assicuratori presso i quali sono assicurati contro i danni l'intero immobile o la parte pignorata.
- c.
- se l'intero fondo, come tale, fornisce reddito, l'ufficio comunicherà il pignoramento anche agli altri comproprietari e ad un'eventuale amministratore, avvisandoli che i frutti di pertinenza della parte pignorata dovranno in futuro essere consegnati all'ufficio di esecuzione (art. 104 e 99 LEF). In tal caso il pignoramento sarà inoltre comunicato ai creditori pignoratizi il cui diritto di pegno grava l'intero fondo (art. 94 cpv. 3 LEF e art. 806 CC).
1 Introdotto dal n. I del R del TF del 4 dic. 1975, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 164). 2 RS 210
|