Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
Art. 23b
C. Contestazione dei diritti dei comproprietari o della propor-zione indicata della quota del debitore 1Se il creditore contesta i diritti dei comproprietari e chiede il pignoramento dell'intero fondo, l'ufficio farà luogo alla domanda e contemporaneamente assegnerà al creditore istante il termine previsto dall'articolo 108 LEF per agire giudizialmente.2 2Questo procedimento deve essere promosso anche quando il creditore pretende che non si tratta di comproprietà, ma di proprietà comune, o contesta la ripartizione delle quote. 3Se il termine è trascorso infruttuosamente o se l'azione è stata respinta, l'ufficio pignorerà la quota quale è iscritta nel registro fondiario. 1 Introdotto dal n. I del R del TF del 4 dic. 1975, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 164). |