Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
Art. 3
C. Richiesta di iscrizioni ed annotazioni nel registro fondiario I. Data della richiesta Le richieste di iscrizioni ed annotazioni nel registro fondiario incombenti agli uffici di esecuzione e fallimenti devono essere fatte senza indugio dopo l'inoltro dell'istanza o della domanda di vendita o dell'esecuzione del pignoramento o del sequestro. In caso di ricorso, la richiesta d'iscrizione non potrà essere differita se non in forza di un decreto provvisionale cui l'autorità di vigilanza abbia attribuito effetto sospensivo e per la durata della sospensione. 1 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900). |