Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
Art. 55
II. Ove un altro creditore domandi la realizzazione Se il creditore ipotecario che ha fatto pignorare il fondo ipotecato forma parte colla sua esecuzione di un gruppo e se la realizzazione è chiesta da un altro creditore partecipante, l'aggiudicazione non può aver luogo se l'offerta non supera anche il credito ipotecario, purché iscritto nell'elenco-oneri. |