Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
Art. 60a
IV. Incanto e verbale 1L'incanto deve essere eseguito senza interruzione. 2Per ogni incanto sarà steso un processo verbale che farà seguito alle condizioni di vendita e sarà sottoscritto dall'ufficiale che ha proceduto all'incanto e dall'aggiudicatario. 3Dopo che la maggiore offerta è stata chiamata tre volte, l'ufficiale che procede all'incanto dovrà invitare i titolari di diritti di prelazione, presenti o rappresentati, a dire se vogliono o meno esercitare il loro diritto. L'oblatore che ha formulato la maggiore offerta vi rimarrà legato fino a quando i titolari di un diritto legale di prelazione si saranno pronunciati. 4Se un avente diritto dichiara di voler esercitare il suo diritto legale di prelazione per il prezzo corrispondente alla maggiore offerta, il fondo gli sarà aggiudicato. Se più aventi diritto formulassero tale dichiarazione in comune, si applicherà l'articolo 59; se più comproprietari formulassero tale dichiarazione, si applicherà l'articolo 682 capoverso 1 secondo periodo del CC. 1 Introdotto dal n. I del R del TF del 4 dic. 1975 (RU 1976 164). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TF del 7 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3183). |