Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
Art. 62
D. Accessori assicurati Qualora la vendita comprenda degli accessori assicurati collettivamente (art. 15 lett. c), l'ufficio ne informerà gli astanti all'inizio dell'incanto. Se gli oggetti assicurati vengono aggiudicati globalmente ad una sola persona, l'ufficio avviserà immediatamente l'assicuratore del trapasso della proprietà all'acquirente (art. 3 RPass1). |