Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
Art. 70
V. Avvisi agli inquilini ed affittuari 1Se esistono contratti di pigione o di affitto sul fondo venduto, l'ufficio informerà gli inquilini e gli affittuari del trapasso della proprietà e indicherà loro la data dalla quale l'acquirente ha il diritto di percepire le pigioni o gli affitti. 2Se al deliberatario è stata concessa una proroga per il pagamento del prezzo di aggiudicazione, l'avviso precitato non sarà dato prima che il prezzo sia stato pagato e che l'ufficio abbia chiesta la cancellazione della restrizione della facoltà di disporre annotata nel registro fondiario. |