Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
Art. 73a
B. Bando: notifica di pretese. I. Bando 1Il bando d'incanto di una parte di comproprietà di un fondo dovrà indicare la parte o la quota di valore spettante al debitore; esso conterrà inoltre la decisione e la stima del fondo in comproprietà e dei suoi accessori e, nel caso di proprietà per piani, la descrizione e la stima della parte del fondo e dei suoi accessori. 2La diffida a notificare i diritti di pegno e le servitù del vecchio diritto cantonale non ancora iscritte nei pubblici registri (art. 29 cpv. 2 e 3), non sarà limitata alla quota pignorata ma sarà estesa agli oneri gravanti il fondo intero. 3Qualora dall'estratto del registro fondiario (art. 73) risulti che l'intero fondo è gravato da pegno immobiliare, l'incanto sarà provvisoriamente sospeso e l'ufficio procederà unicamente alla pubblicazione della diffida di cui al capoverso 2 ed all'epurazione dell'elenco-oneri. 1 Introdotto dal n. I del R del TF del 4 dic. 1975, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 164). BGE
112 III 102 () from 12. November 1986
Regeste: Steigerungsanzeige; Verwertung eines Miteigentumsanteils (Art. 138 f. SchKG, Art. 73 ff. VZG). Ist der Umfang des zu verwertenden Grundpfandobjektes nicht bestimmt, weil in einem hängigen Grundbuchberichtigungsverfahren zu klären ist, ob der Grundpfandgegenstand mit einem Miteigentumsanteil an einem anderen Grundstück subjektiv-dinglich verknüpft ist, so kann zwar das Lastenbereinigungsverfahren eingeleitet, jedoch der Steigerungstermin bis zur rechtskräftigen Erledigung des Grundbuchberichtigungsprozesses noch nicht festgesetzt werden. Sollte im Grundbuchberichtigungsverfahren das Miteigentum bejaht werden, ist in der Folge nach Massgabe von Art. 73 ff. VZG vorzugehen. |