Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
Art. 73b
II. Avvisi speciali 1Per gli avvisi speciali è applicabile l'articolo 30. 2Quando l'intero fondo è gravato da un diritto di pegno immobiliare, un esemplare della pubblica diffida dell'articolo 73a capoversi 2 e 3, dovrà essere trasmesso ai titolari di diritti di pegno immobiliari gravanti l'intero fondo, come pure alle persone che, secondo il registro creditori, vantano diritti di pegno o di usufrutto sul credito in oggetto. 1 Introdotto dal n. I del R del TF del 4 dic. 1975, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 164). |