Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
Art. 76
C. Comunicazioni e termini Onde permettere all'ufficio richiesto di provvedere alle comunicazioni e di impartire i termini (art. 139 e 140 cpv. 2 LEF), l'ufficio richiedente di esecuzione gli trasmetterà, colla rogatoria, un elenco dei creditori partecipanti all'esecuzione e dei loro crediti. |