Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
Art. 78
E. Verbale e pignoramento complementare1 1Eseguita la realizzazione, l'ufficio richiesto trasmetterà all'ufficio richiedente una copia del verbale di realizzazione coi documenti giustificativi, il conto finale della realizzazione e il ricavo netto. L'originale del verbale di realizzazione rimarrà nell'incarto dell'ufficio richiesto. 2Il pignoramento complementare (art. 145 LEF), come pure l'allestimento della graduatoria e il riparto del ricavo sono di competenza esclusiva dell'ufficio del foro di esecuzione (art. 24).2 1 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900). |