Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondidel 23 aprile 1920 (Stato 1° gennaio 2012) |
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Art. 82
II. Esecuzione in via di pignoramento promossa da un creditore pignoratizio 1Se il creditore pignoratizio ha fatto pignorare il fondo costituito in pegno, il ricavo residuante dopo il pagamento dei creditori pignoratizi anteriori servirà anzitutto a pagare il creditore pignorante per il capitale ed interessi e solo l'eventuale eccedenza sarà ripartita tra i creditori pignoratizi posteriori secondo il loro grado. 2Se il ricavo residuante dopo soddisfatti i creditori pignoratizi anteriori non basta per coprire il credito del creditore pignoratizio pignorante, questi, agendo nella sua qualità di creditore pignorante, sarà soddisfatto secondo il grado fissato dalla legge sull'importo ricavato dagli altri beni pignorati. |
