Regolamento
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Art. 26
1 I formulari allestiti dal servizio per l’alta vigilanza in materia di LEF aggregato all’Ufficio federale di giustizia (UFG) sono pubblicati in forma elettronica in una raccolta di modelli. 2 Gli uffici d’esecuzione e dei fallimenti possono allestire e utilizzare i loro formulari, che devono corrispondere, quanto al contenuto, a quelli della raccolta di modelli. 3 Le autorità cantonali possono allestire ulteriori formulari per il loro settore. 6 Nuovo testo giusta il n. I del R del 14 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4007). |
