Regolamento di previdenza
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Art.107e Disposizioni transitorie della modifica del 30 novembre 2017: adeguamento dei parametri tecnici con effetto dal 1° gennaio 2019 – Rivalutazione della rendita di vecchiaia, di invalidità o per superstiti 165
1 Per attenuare le conseguenze dell’entrata in vigore il 1° gennaio 2019 dei nuovi parametri tecnici, gli averi di vecchiaia e gli averi provenienti dal conto del PC delle persone che sono assicurate ininterrottamente dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 nella Cassa di previdenza del Settore dei PF e che il 31 dicembre 2018 hanno almeno 60 anni vengono rivalutati conformemente ai capoversi 2-5. 2 La rivalutazione avviene soltanto al momento del pensionamento e soltanto nella misura in cui viene percepita una rendita di vecchiaia. 3 Per la rivalutazione sono determinanti:
4 La seguente tabella costituisce la base per la rivalutazione (interpolazione mensile):
5 Se l’avere di vecchiaia o un avere proveniente dal conto del PC viene ridotto dopo il 31 dicembre 2018 a causa dell’ottenimento delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di liquidazione unica in capitale, in seguito a prelievi anticipati e versamenti derivanti dalla realizzazione di pegni nel quadro della promozione della proprietà d’abitazioni oppure a causa di pagamenti in seguito a divorzio o scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata oppure se il versamento di un avere proveniente dal conto del PC avviene sotto forma di liquidazione unica in capitale ai sensi dell’articolo 55 capoverso 1 lettera b, la rivalutazione è ridotta proporzionalmente. 6 Se il diritto a una rendita di invalidità o di invalidità professionale sorge dopo il 31 dicembre 2018, la rivalutazione viene effettuata conformemente ai capoversi 1 e 3–5 sulla parte dell’avere di vecchiaia disponibile al 31 dicembre 2018 e determinante per il calcolo della rendita di invalidità o di invalidità professionale. In caso di un avere proveniente dal conto del PC disponibile al 31 dicembre 2018, la rivalutazione viene effettuata ai sensi dei capoversi 1 e 3–5, se tale avere è conservato a favore di un futuro aumento della rendita di vecchiaia ai sensi dell’articolo 55 capoverso 1 lettera a. 7 Se una persona assicurata decede dopo il 31 dicembre 2018, la rivalutazione viene effettuata conformemente ai capoversi 1 e 3–5 sull’avere di vecchiaia disponibile in data 31 dicembre 2018 per il calcolo della rendita per superstiti. Se la rendita per coniugi o la rendita per conviventi è percepita interamente o parzialmente sotto forma di liquidazione unica in capitale, la rivalutazione è ridotta proporzionalmente. 165 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF il 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2465). |