Regolamento di previdenza
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Art. 32 Riscatto – disposizioni generali 29
1 Fatto salvo il capoverso 4, il riscatto delle prestazioni regolamentari è possibile entro i limiti stabiliti dalla LPP, conformemente all’allegato 3. Fatto salvo l’articolo 32b capoverso 2, sono determinanti l’età e il guadagno assicurato al momento del riscatto.30 2 …31 3 I beneficiari di prestazioni di vecchiaia possono riscattare le prestazioni regolamentari soltanto nella misura in cui queste superano la protezione previdenziale esistente prima dell’insorgere dell’evento di previdenza vecchiaia.32 4 I riscatti effettuati dopo l’insorgere dell’incapacità al lavoro che ha determinato l’invalidità sono rimborsati (art. 57 cpv. 3). 5 Se sono stati effettuati prelievi anticipati per la promozione della proprietà d’abitazioni, i riscatti possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso di tali prelievi anticipati. Se l’importo anticipato non può essere rimborsato conformemente all’articolo 93 capoverso 2 lettera a, i riscatti possono essere effettuati nella misura in cui, unitamente ai prelievi anticipati, non superino le prestazioni massime ai sensi del presente regolamento. 29 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119). 30 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119). 31 Abrogato dal n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, con effetto dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119). 32 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2485). |