Regolamento di previdenza
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Art. 19 Stipendio annuo determinante
1 Il datore di lavoro stabilisce lo stipendio annuo delle persone assicurate determinante per l’assicurazione e lo comunica a PUBLICA. 2 I criteri decisivi per stabilire lo stipendio annuo determinante sono definiti dal datore di lavoro secondo principi uniformi per ogni categoria di persone assicurate e nell’osservanza delle disposizioni della LPP e delle sue disposizioni di esecuzione. 3 Lo stipendio annuo determinante non può superare il reddito soggetto ai contributi AVS della persona assicurata. Sono fatti salvi gli articoli 18a e 18c.28 4 Se la persona assicurata esercita più attività nel Settore dei PF, per stabilire lo stipendio annuo determinante si considera l’intero stipendio realizzato.29 28 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119). 29 Introdotto dal n. I delle Dec. dell’OP PF del 13 giu./1° nov. 2023, approvate dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 777). |